Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 223


Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente
legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da
lui delegato.
Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito
all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il
funzionario da lui designato.

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