Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 221


Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che
alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo
dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al
primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della
denuncia.
Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di
ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del
sindaco, o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo
provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli
atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e
facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per
la esazione delle imposte dirette.

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