Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 196


Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che
l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati
nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi
documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi
schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove
verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a
produrre determinati documenti.
Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la
constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o
più funzionari tecnici dello Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 196"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti