Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 182


Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo
alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice
tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per
entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

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