Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 176


Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e
nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta,
salvi tutti gli altri effetti del ricorso.
Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare
copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e
chiedere che sia delegato il giudice.
Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente
nelle forme stabilite nell'art. 151.
Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia
stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone
che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che
fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve
essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà
proseguita in sua contumacia.

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