Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 174


Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in
causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del
garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia
è separata dalla causa principale.

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