Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 153


Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di
uscieri degli uffici di conciliazione.
Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera
raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.
L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che
spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo
la ricevuta di ritorno.
In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è
fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si
ha come compiuta.
La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona
interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la
ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che
la riguarda.
Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione
si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del
rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 153"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti