Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 138


Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è
istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:
1) Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino
e Genova;
2) Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano
e Brescia;
3) Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Venezia e Trieste;
4) Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Bologna e Firenze;
5) Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma,
Aquila ed Ancona;
6) Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Napoli, Bari e Catanzaro;
7) Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Palermo, Catania e Messina;
8) Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di
Cagliari.
Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello
designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre
funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro Guardasigilli.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
(Omissis) (comma abrogato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1949, n. 18. Vedi,
ora, l. 1 agosto 1959, n. 704).
I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre
votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile.

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