Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 137


E' in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli
importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti
stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare
dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso
dell'energia importata.

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