Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 135


L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può
essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso
dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita.
La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci
anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico
l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro
pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.
L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore.
Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta
la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale superiore
delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.
La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da
parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui
l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo
di sorta.

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