Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 129


Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione
di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si
applicano agli impianti di linee elettriche costruiti
dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle
linee ferroviarie da essa esercitate.
La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e
finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed
agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed
indifferibilità dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai
sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.
Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la
esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni
della L. 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della L. 7 luglio
1907, n. 429 nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.

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