Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 124


Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di
nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del
suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve
essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle
condutture.
Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della
scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli
interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che
ha pagato per la concessione temporanea.

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