Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 121


La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per
conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni
privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di
trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle
condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei
all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e
piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i
lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per
garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo
disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie
e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle
case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei
conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od
altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al
servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale
addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i
lavori necessari.
L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere
eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e
piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al
fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di
analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi
vicini e all'importanza dell'impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono
o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni
telegrafiche e telefoniche.

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