Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 117


Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal
Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i
collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per
gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e
distributrici di energia elettrica.
Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore,
stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli
attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche
interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed
interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per
i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.
Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie,
tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e
telefoniche e aerei radio-telegrafici e radiotelefonici sono
stabilite dal Ministro delle comunicazioni (in caso d'interferenza con ferrovie, tramvie, funicolari e teleferiche, le attribuzioni appartengono al Ministero dei trasporti e della navigazione.) ed emanate di concerto
col Ministro dei lavori pubblici.

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