Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 116


Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve,
entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare
all'ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti
di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è
necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16
della citata legge.
Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed
indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente
legge.

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