Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 113


Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria
l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e
distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e
quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle
comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare
non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente
importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata
al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art.
120.
L'autorizzazione provvisoria è accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale
o superiore a sessantamila volta;
b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui
tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta;
c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee
non superiori a 5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve
obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e
prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno
stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le
opere in caso di negata autorizzazione (vedi art. 18, d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619).

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