Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 100


L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non
può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere
prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa
constatazione dei lavori eseguiti.
Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta
dell'autorità che l'ha accordata.

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