Permuta di cosa presente contro cosa futura


Repertorio N. 142.432 Raccolta N. 25.029
ATTRIBUZIONI PERMUTATIVE DI BENI IMMOBILI ESISTENTI CONTRO BENI DI FUTURA REALIZZAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci
il giorno ventisette
del mese di Maggio.
In Cantù, in un ufficio posto in via Achille Grandi n.24.
Innanzi a me dottor Daniele Minussi notaio residente in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,
sono personalmente comparsi i signori:
- XXX, nato a Cantù (CO) il giorno XXX, residente in Cantù (CO) Via San Francesco D'Assisi n.22/A; Codice Fiscale;
- XXX, nata a Blevio (CO) il XXX, residente in Cantù (CO) Via San Francesco D'Assisi n.22/A; Codice Fiscale;
- XXX, nata a Cantù (CO) il XXX, residente in Cantù (CO) Via Seveso n.7;
Codice Fiscale;
- XXX, nato a Cantù (CO) il XXX, residente in Cantù (CO) Via Seveso n.7;
Codice Fiscale;
- XXX, nata a Cantù (CO) il XXX, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, in forza dei poteri a lei conferiti dal vigente statuto della Società:
"IMMOBILIARE SAN XXX SRL"
con sede in Giussano (MB) Via Piola n.19, capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza: 06912260962, società di nazionalità italiana; a quanto infra autorizzata anche in forza di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2010 che, in estratto autenticato da me Notaio in data odierna Repertorio n. 142.427 trovasi allegata sotto la lettera "A" a mio precedente atto in data odierna Repertorio n. 142.428/25.015 in corso di registrazione e trascrizione perchè nei termini di legge.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:
IN PRIMO LUOGO
ARTICOLO 1
I signori XXX e XXX cedono a titolo di permuta alla Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" che, a mezzo della propria legale rappresentante, a tal titolo, correlativamente accetta ed acquista il diritto di piena proprietà con riferimento ai seguenti beni immobili:
IN COMUNE AMMINISTRATIVO E CENSUARIO
DI CANTU'
Unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito alla Via San Francesco d'Assisi n.22/A e precisamente:
1) Locale ripostiglio al piano primo, censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - foglio 16 - mappale 458 subalterno 701 - Via San Francesco d'Assisi n.22 - piano 1 - Categoria C/2 - classe 1 - mq.20 - R.C.Euro 68,17 (già mappale 458 subalterno 6).
2) Appartamento posto al piano terra, censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - foglio 16 - mappale 458 subalterno 4 - Via San Francesco d'Assisi n.22 - piano T - Categoria A/3 - classe 1 - vani 6 - R.C.Euro 511,29.
3) Box auto posto al piano terra, censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - foglio 16 - mappale 458 subalterno 2 - Via San Francesco d'Assisi n.22 - piano T - Categoria C/6 - classe 1 - mq. 26 - R.C.Euro 157,11;
4) Box auto posto al piano terra, con annesso ripostiglio al piano primo, censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - foglio 16 - mappale 458 subalterno 3 - Via San Francesco d'Assisi n.22 - piani T-1 - Categoria C/6 - classe 1 - mq. 23 - R.C.Euro 138,98.
  • **
Viene altresì trasferita con il presente atto la proporzionale quota di comproprietà - pari a 50/100 (cinquanta centesimi) - dell'area sulla quale insiste il fabbricato e strettamente pertinenziale allo stesso, distinta al Catasto Terreni come segue:
  • foglio 9 - mappale 458 - ente urbano di are 29.10.
Coerenze in un sol corpo con riferimento alla mappa di Catasto Terreni: mappali 12979, 12977, 2540, 2541, 12978 e strada.
ARTICOLO 2
I presenti beni sono pervenuti alla parte alienante come segue:
  • quanto al mappale 458 subalterno 701 in forza di:
al signor XXX: per successione testamentaria in morte del signor XXX, nato il 5 ottobre 1926 e deceduto in data 28 agosto 2008, giusta Dichiarazione di successione n.517 vol.2009 presentata all'Ufficio del Registro di Cantù in data 27 luglio 2009, con la precisazione che l'eredità fu devoluta in virtù di testamento olografo, pubblicato con atto a rogito dottor XXX, Notaio in Cantù in data 26 marzo 2009 Repertorio n.54061/24185, registrato a Cantù in data 9 luglio 2009 al n. 3663 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Como in data 13 luglio 2009 ai n.ri 19814/12417 portante contestuale accettazione espressa trascritta all'Agenzia del Territorio di Como con nota in data 13 luglio 2009 n.ri 19815/12418;
alla signora XXX: per atto di compravendita a mio rogito in data odierna Repertorio n.
in corso di registrazione e trascrizione perchè nei termini di legge;
  • quanto al mappale 458 subalterni 4-2-3 in forza di:
atto di vendita a rogito dottor XXX, Notaio in Cantù in data 15 aprile 1994 Repertorio n.22589/4862, registrato a Cantù in data 3 maggio 1994 al n. 515 Serie 1V e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Como in data 6 maggio 1994 ai n.ri 7674/5570.
A dette provenienze le parti dichiarano di fare pieno ed espresso riferimento in ogni parte e clausola contenuta o richiamata.
ARTICOLO 3
La società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", a mezzo della propria legale rappresentante, a propria volta cede a titolo di permuta ai signori XXX e XXX che, a tale titolo, in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno, accettano ed acquistano, il diritto di piena proprietà relativamente ai seguenti beni immobili, di futura realizzazione:
in Comune Amministrativo e Censuario
di CANTU'
alla Via San Francesco d'Assisi angolo Via Magellano
Unità immobiliare (facente parte di un complesso composto da Palazzina "A", Palazzina "B" e Villetta monofamiliare "C") da edificarsi sull'area di cui al mappale 458 - ente urbano di are 29.10 e parte del mappale 12978 - ente urbano di are 14.90 - in accordanza alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per demolizione fabbricato esistente al mappale 458 e costruzione di tre edifici residenziali (demolizione e ricostruzione) presentata al Comune di Cantù in data 8 febbraio 2010 n.p.g.n.3820, Pratica Edilizia n.43/2010 - portante relazione asseverativa a firma dell'Arch. XXX iscritta all'Albo degli Architetti di Como al numero 1796 - e precisamente:
  • Villetta monofamiliare contraddistinta con la lettera "C", posta al piano terra, composta da:
soggiorno/pranzo, cucina, studio, due bagni, due disimpegni, due camere ed area ad uso giardino, con annessi disimpegno, bagno, lavanderia, ripostiglio, centrale termica ed autorimessa al piano interrato.
Coerenze: a nord area di pertinenza Palazzina "A"; ad est area di manovra di proprietà condominiale - Palazzine "A" e "B"; a sud Via Magellano; ad ovest Via E.Fermi.
La sopra descritta unità immobiliare risulta meglio raffigurata nell'elaborato planimetrico che, approvato dalle parti, dalle medesime firmato con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Si precisa che l'accesso carraio e pedonale all'unità immobiliare sopra descritta avverrà dalla Via Enrico Fermi.
A tal fine i signori XXX e XXX conferiscono mandato alla Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" affinchè, a mezzo della propria legale rappresentante, predisponga il relativo regolamento di condominio che verrà allegato all'atto che determinerà il sorgere del complesso immobiliare stesso e più precisamente al primo atto di vendita frazionata del fabbricato di cui gli enti immobiliari in contratto faranno parte.
Le parti convengono che l'unità immobiliare sopra descritta verrà consegnata ai signori XXX e XXX ad ultimazione dei lavori, dovendo essere individuato tale momento in quello del deposito della relativa dichiarazione presso gli Uffici comunali accompagnata dalle certificazioni di conformità degli impianti.
Le porzioni immobiliari in contratto e l'intero fabbricato di cui le porzioni medesime faranno parte verranno costruiti a regola d'arte e secondo le caratteristiche tecniche, con i materiali, le rifiniture, gli accessori ed ogni altra caratteristica indicata nel "Capitolato delle opere" che, approvato dalle parti e dalle medesime firmato con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".
La società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche in corso d'opera al progetto originario, obbligandosi a comunicarle ai signori XXX e XXX qualora le stesse si sostanzino in variazioni degli elementi tecnici di quanto promesso in permuta, ferma restando la consistenza immobiliare dell’attribuzione come specificata in questo atto.
Convengono altresì i comparenti che una migliore identificazione delle unità immobiliari in oggetto verrà effettuata con successivo atto di identificazione catastale che entrambe le parti si obbligano irrevocabilmente a perfezionare a seguito della presentazione all'Agenzia del Territorio di Como delle relative schede catastali.
Le spese relative al sopra citato atto di identificazione nonchè quelle relative alle pratiche catastali verranno sostenute interamente dai signori XXX e XXX.
ARTICOLO 4
Ai fini fiscali le parti dichiarano che, avendo i beni permutati descritti all'articolo 1 (uno) del presente atto e quelli permutati descritti all'articolo 3 (tre) un valore pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) ciascuno, non si fa luogo ad alcun conguaglio.
Precisano ulteriormente le parti che il valore attribuito alla quota di comproprietà sull'area di cui al mappale 458 è pari ad Euro 289.000,00 (duecentottantanovemila virgola zero zero).
Le parti rinunziano ad ogni diritto di ipoteca legale con esonero del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da responsabilità al riguardo.
  • ***
Le parti, consapevoli delle sanzioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art.35 commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006 n.248,
DICHIARANO:
che la presente permuta di immobili è stata conclusa senza alcun intervento di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. Codice Civile.
  • * * *
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 20 giugno 2005 n.122, la Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", a mezzo della propria legale rappresentante, consegna ai signori XXX e XXX fidejussione a prima richiesta n. 70/05/10/0620 rilasciata in data 24 maggio 2010 dalla "Finambrosiana SpA" con sede in Milano per l'importo massimo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali scaturenti dal presente atto, con specifico riferimento all'attribuzione traslativa non immediatamente efficace portata dal presente atto, che in copia si allega sub "C".
Il tutto con la precisazione che l'operatività di detta fidejussione cesserà nel momento in cui l'erigendo fabbricato sarà venuto ad esistenza conformemente a quanto stabilito nel presente atto (con specifico riferimento alla fine dei lavori), con facoltà per i signori XXX e XXX di richiedere la rinnovazione della fidejussione, nel caso non si provvedesse alla consegna degli immobili nel termine del 27 novembre 2011 per un importo pari al valore rivalutato degli immobili permutati.
La costruzione del fabbricato di cui le porzioni immobiliari oggetto del presente atto faranno parte, dovrà essere eseguita e completamente ultimata entro il termine massimo di mesi 18 (diciotto) a far tempo dalla stipulazione del presente atto, fermo comunque il rispetto dei termini previsti per le singole fasi di lavorazione.
A tal fine la Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", come sopra rappresentata, con un preavviso di almeno quindici giorni, informerà mediante raccomandata con ricevuta di ritorno i signori XXX e XXX per la visita degli enti immobiliari in contratto e la stipula dell’atto notarile di identificazione catastale.
IN SECONDO LUOGO
ARTICOLO 5
La signora XXX cede a titolo di permuta alla Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" che, a mezzo della propria legale rappresentante, a tal titolo, correlativamente accetta ed acquista il diritto di piena proprietà con riferimento al seguente bene immobile:
IN COMUNE AMMINISTRATIVO E CENSUARIO
DI CANTU'
Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito alla Via San Francesco d'Assisi n.22/A e precisamente:
  • Appartamento disposto su due piani (terra e primo), censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - foglio 16 - mappale 458 subalterno 5 - Via San Francesco d'Assisi n.22 - piani T-1 - Categoria A/3 - classe 1 - vani 5 - R.C.Euro 426,08.
  • **
Viene altresì trasferita con il presente atto la proporzionale quota di comproprietà - pari a 26/100 (ventisei centesimi) - dell'area sulla quale insiste il fabbricato e strettamente pertinenziale allo stesso, distinta al Catasto Terreni come segue:
  • foglio 9 - mappale 458 - ente urbano di are 29.10.
Coerenze in un sol corpo con riferimento alla mappa di Catasto Terreni: mappali 12979, 12977, 2540, 2541, 12978 e strada.
ARTICOLO 6
Il presente bene è pervenuto alla parte alienante in forza dell'atto di donazione a rogito Dottor XXX, Notaio in Cantù in data 15 aprile 1994 Repertorio n.22589/4862, registrato a Cantù in data 3 maggio 1994 al n. 515 Serie 1V e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Como in data 6 maggio 1994 ai n.ri 7675/5571, con l’ulteriore precisazione che l'usufrutto a favore del Signor XXX nato a Galliera Veneta il 5 ottobre 1926 si è consolidato alla nuda proprietà a seguito del decesso dello stesso avvenuto in data 28 agosto 2008.
A tale atto le parti dichiarano di fare pieno ed espresso riferimento in ogni clausola contenuta o richiamata.
ARTICOLO 7
La società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", a mezzo della propria legale rappresentante, a propria volta cede a titolo di permuta alla signora XXX che, a tale titolo, accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà relativamente ai seguenti beni immobili di futura realizzazione:
in Comune Amministrativo e Censuario
di CANTU'
alla Via San Francesco d'Assisi angolo Via Magellano
Unità immobiliari (facenti parte di un complesso composto da Palazzina "A", Palazzina "B" e Villetta monofamiliare "C") da edificarsi sull'area di cui al mappale 458 - ente urbano di are 29.10 e parte del mappale 12978 - ente urbano di are 14.90 - in accordanza alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per demolizione fabbricato esistente al mappale 458 e costruzione di tre edifici residenziali (demolizione e ricostruzione) presentata al Comune di Cantù in data 8 febbraio 2010 n.p.g.n.3820, Pratica Edilizia n.43/2010 - portante relazione asseverativa a firma dell'Arch. XXX iscritta all'Albo degli Architetti di Como al numero 1796 - e precisamente:
  • Appartamento facente parte della "Palazzina B" contraddistinto con la sigla "B2", posto al piano terra, composto da:
cucina/soggiorno, due camere, ripostiglio, bagno e disimpegno, con annessa area ad uso giardino.
Coerenze: a nord e a nord-est mappale 12978 e Via San Francesco d'Assisi; a sud appartamento "B3"; a sud-est vano scala comune dal quale si accede; ad ovest appartamento "B1".
Si precisa che l'accesso pedonale, in comune con la palazzina A, avverrà direttamente dalla Via Magellano.
  • Autorimessa al piano interrato contraddistinta con il numero 2 (due).
Coerenze: a nord box n.1; ad est corsello comune; a sud box n.3; ad ovest terrapieno.
Si precisa che l'accesso carraio all'unità immobiliare sopra descritta avverrà direttamente dalla Via Magellano.
Le sopra descritte unità immobiliari risultano meglio raffigurate nell'elaborato planimetrico che, approvato dalle parti, dalle medesime firmato con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D", mentre saranno considerati, enti comuni dell'erigendi fabbricati:
al piano interrato = corsello di manovra, vano scala, vano tecnico;
al piano terra = cavedio, accesso pedonale e carraio, vano scala.
A tal fine la signora XXX conferisce mandato alla Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" affinchè, a mezzo della propria legale rappresentante, predisponga il relativo regolamento di condominio che verrà allegato all'atto che determinerà il sorgere del complesso immobiliare stesso e più precisamente al primo atto di vendita frazionata del fabbricato di cui gli enti immobiliari in contratto faranno parte.
Le parti convengono che l'unità immobiliare sopra descritta verrà consegnata alla signora XXX ad ultimazione dei lavori, dovendo essere individuato tale momento in quello del deposito della relativa dichiarazione presso gli Uffici comunali accompagnata dalle certificazioni di conformità degli impianti.
Le porzioni immobiliari in contratto e l'intero fabbricato di cui le porzioni medesime faranno parte verranno costruiti a regola d'arte e secondo le caratteristiche tecniche, con i materiali, le rifiniture, gli accessori ed ogni altra caratteristica indicata nel "Capitolato delle opere" che, approvato dalle parti e dalle medesime firmato con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E".
La società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche in corso d'opera al progetto originario, obbligandosi a comunicarle alla signora XXX qualora le stesse si sostanzino in variazioni degli elementi tecnici di quanto promesso in permuta, ferma restando la consistenza immobiliare dell’attribuzione come specificata in questo atto.
Convengono altresì i comparenti che una migliore identificazione delle unità immobiliari in oggetto verrà effettuata con successivo atto di identificazione catastale che entrambe le parti si obbligano irrevocabilmente a perfezionare a seguito della presentazione all'Agenzia del Territorio di Como delle relative schede catastali.
Le spese relative al sopra citato atto di identificazione nonchè quelle relative alle pratiche catastali verranno sostenute interamente dalla signora XXX.
ARTICOLO 8
Ai fini fiscali le parti dichiarano che avendo i beni permutati descritti all'articolo 5 (cinque) del presente atto e quelli permutati descritti all'articolo 7 (sette) un valore pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ciascuno, non si è fatto luogo ad alcun conguaglio.
Precisano ulteriormente le parti che il valore attribuito alla quota di comproprietà sull'area di cui al mappale 458 è pari ad Euro 146.000,00 (centoquarantaseimila virgola zero zero).
Le parti rinunziano ad ogni diritto di ipoteca legale con esonero del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da responsabilità al riguardo.
  • ***
Le parti, consapevoli delle sanzioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art.35 commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006 n.248,
DICHIARANO:
che la presente permuta di immobili è stata conclusa senza alcun intervento di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. Codice Civile.
  • * * *
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 20 giugno 2005 n.122, la Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", a mezzo della propria legale rappresentante, consegna alla signora XXX fidejussione a prima richiesta n.70/05/10/0619 rilasciata in data 24 maggio 2010 dalla "Finambrosiana SpA" con sede in Milano per l'importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali scaturenti dal presente atto, con specifico riferimento all'attribuzione traslativa non immediatamente efficace portata dal presente atto, che in copia si allega sub "F".
Il tutto con la precisazione che l'operatività di detta fidejussione cesserà nel momento in cui l'erigendo fabbricato sarà venuto ad esistenza conformemente a quanto stabilito nel presente atto (con specifico riferimento al deposito della dichiarazione di fine lavori), con facoltà per la signora XXX di richiedere la rinnovazione della fidejussione, nel caso non si provveda alla consegna degli immobili nel termine del 27 novembre 2012 per un importo pari al valore rivalutato degli immobili permutati.
La costruzione del fabbricato di cui le porzioni immobiliari oggetto del presente atto faranno parte, dovrà essere eseguita e completamente ultimata entro il termine massimo di mesi 30 (trenta) a far tempo dalla stipulazione del presente atto, fermo comunque il rispetto dei termini previsti per le singole fasi di lavorazione.
A tal fine la Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", come sopra rappresentata, con un preavviso di almeno quindici giorni, informerà mediante raccomandata con ricevuta di ritorno la signora XXX per la visita degli enti immobiliari in contratto e la stipula dell’atto notarile di identificazione catastale.
CLAUSOLE COMUNI AD ENTRAMBE LE ATTRIBUZIONI PERMUTATIVE
ARTICOLO 9
Le permute sono fatte a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente e con la quota proporzionale sulle parti del fabbricato che sono da intendersi di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile ed in specie degli enti comuni di cui al mappale 458 subalterno 1 - bene comune non censibile.
  • **
Le parti permutanti si dichiarano edotte dell'esistenza e del contenuto dell'atto da me Notaio autenticato nelle sottoscrizioni in data 15 aprile 2010 Repertorio n.142.177-142.178/24.829, registrato a Lecco il 26 aprile 2010 al n. 3934 Serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Como in data 28 aprile 2010 ai n.ri 11155/6681, portante costituzione di servitù reciproca consistente nella possibilità di costruire lungo la linea di confine (dunque con esonero dal rispetto delle distanze prescritte) a favore ed a carico dell'area di cui al mappale 458 di are 29.10 e dell'area di cui al mappale 12979 di are 07.90.
ARTICOLO 10
Precisa la società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" che l'area sulla quale verrà realizzato il complesso immobiliare di cui sopra è pervenuta alla medesima in forza dei seguenti titoli:
  • quanto al mappale 12978 giusta atto di compravendita a mio rogito in data odierna Repertorio N. 142.428/25.025 in corso di registrazione e trascrizione perchè nei termini di legge;
  • quanto al mappale 458 parte con atto di compravendita a mio rogito in data odierna Repertorio N. 142.429/25.026 in corso di registrazione e trascrizione perchè nei termini di legge, e la restante parte in forza delle permute di cui all'in primo luogo ed all'in secondo luogo del presente atto.
ARTICOLO 11
Gli effetti del presente atto si producono da oggi per quanto concerne il trasferimento effettuato a favore della Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" e dal giorno dell'ultimazione dei lavori, con la correlativa richiesta di licenza d'uso da effettuarsi a cura e spese della società stessa, come già supra specificato, per quanto concerne il trasferimento effettuato a favore dei signori XXX, XXX e XXX.
Il tutto fatto salvo il meccanismo di eliminazione retroattiva del profilo effettuale del presente atto di cui al II comma dell'art.1472 cod.civ., come meglio esplicitato nel susseguente art.12 (dodici).
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 20 giugno 2005 n.122 la Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL", come sopra rappresentata, si impegna a consegnare ai signori XXX, XXX e XXX, una volta terminata l'edificazione, la polizza assicurativa indennitaria decennale prevista dal detto articolo quattro.
ARTICOLO 12
Le parti si danno reciprocamente atto che al presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita e, pertanto, esso si intenderà caducato ex art. 1472, II comma, cod. civ., nel caso in cui la Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" non avesse a realizzare le opere di nuova costruzione entro il termine di 30 (trenta) mesi sopra citato.
La nullità che, in tal caso, si produrrebbe ex art. 1472, II comma, cod. civ., non essendo venuta ad esistenza la cosa futura oggetto del contratto e indicata negli articoli 4 e 8, determinerebbe ipso iure la nascita dell’obbligazione restitutoria di quanto trasferito con il presente atto e l'eliminazione con effetti ex tunc degli effetti traslativi del medesimo.
Nel caso in cui il presente atto dovesse reputarsi improduttivo di effetti, lo stesso costituirà non di meno titolo esecutivo ex art. 474, II comma, n. 3, cod. proc. civ. per il rilascio, in favore dei signori XXX, XXX e XXX, delle unità immobiliari di cui sopra.
ARTICOLO 13
Garantiscono i permutanti la libertà di quanto alienato da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali ad eccezione dell'ipoteca iscritta alla Conservatoria dei RR.II. di Como in data 27 febbraio 1995 ai n.ri 3771/663 gravante sul mappale 458 subalterni 2-3-4; formalità relativa a debito estinto e per la quale la Banca "Intesa Sanpaolo SpA" si è obbligata ai sensi del D.L. n. 7/2007 convertito con modificazione nella Legge n. 40/2007 a trasmettere alla competente Agenzia del Territorio la relativa comunicazione ai fini della cancellazione dell'ipoteca.
A tal fine si precisa che le ispezioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei RR.II. di Como, sono aggiornate alla data del 25 maggio 2010.
I signori XXX, XXX e XXX esprimono fin d’ora il proprio consenso e, per quanto occorrere possa, conferiscono speciale procura alla società attributaria dei beni qui permutati, all’esecuzione dell’iscrizione di ipoteca a garanzia di un finanziamento fondiario che verrà acceso allo scopo di sovvenire i lavori di edificazione del fabbricato di futura realizzazione, ipoteca che verrà stralciata dalla unità immobiliari attribuite a titolo permutativo soltanto in esito alla presentazione delle relative schede catastali.
ARTICOLO 14
Ai sensi dell'art. 30 del T.U. in materia edilizia 2001 n.380, si allega al presente atto sotto la lettera "G" copia conforme del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cantù in data 28 aprile 2010 Prot.n. 12861 che, in originale, trovasi allegato sotto la lettera "B" a mio precedente atto in data odierna Repertorio n. 142.429/25.026 in corso di registrazione e trascrizione perchè nei termini di legge.
Le parti dichiarano che dalla data del suo rilascio non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici relativi all'area in oggetto.
Da tale certificato si evince che il mappale 458 ricade in zona tessuto prevalentemente residenziale di consolidamento (ZTR 2).
ARTICOLO 15
REGOLARITA' URBANISTICA
I signori XXX, XXX e XXX, consapevoli delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARANO
di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, il fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto del presente atto è stato edificato prima del giorno primo settembre 1967;
- che, dalla data di ultimazione del medesimo é stato dato corso alle opere eseguite in forza della licenza per ristrutturazione rilasciata dal Comune di Cantù in data 3 dicembre 1974 n.357/74;
- che, successivamente a detta data, non sono state eseguite opere che richiedano concessione o autorizzazione e che lo stesso immobile non ha subito aumenti di cubatura o di superficie utile.
Dichiarano le parti che è stata presentata presso il Comune di Cantù Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 8 febbraio 2010 n.p.g.n.3820, Pratica Edilizia n.43/2010 - per le opere di cui sopra, i cui lavori non sono ancora iniziati.
Dichiarano infine le parti permutanti che, relativamente agli immobili oggetto del presente atto, non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio di cui alla vigente normativa urbanistica nonchè di quella pregressa.
ARTICOLO 16
Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151:
- la signora XXX dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni, ma che quanto alienato all'articolo 5) del presente atto è bene personale stante il titolo di provenienza; mentre le unità immobiliari di cui all'articolo 7) del presente atto, verranno acquistate a titolo personale, in quanto acquisite con lo scambio di beni già di proprietà della stessa, ai sensi dell'articolo 179 lettera f) cod.civ., come conferma il coniuge signor GRIANTI NATALE, sopra generalizzato, che pure sottoscrive a tal fine il presente atto;
- i signori XXX e XXX dichiarano di essere tra loro coniugi e di vivere in regime di separazione dei beni.
ARTICOLO 17
Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 24/2006 (come modificato dalla L.R. 10/2009) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.8/5018 del 26 giugno 2007 - Regione Lombardia, come modificata dalle successive Deliberazioni n.8/5773 del 31 ottobre 2007 e n.8/8745 del 22 dicembre 2008 si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "H" e "I" i seguenti Attestati di Certificazione Energetica, redatti dall'Arch. XXX, iscritto all'Albo dei Certificatori della Lombardia al n.1943 e precisamente:
  • Attestato Prot.n. 13041-000125/10 registrato in data 30 marzo 2010 - protocollato dal Comune di Cantù in data 7 aprile 2010 al n. 0010540 (per l'unità abitativa di cui al mappale 458 subalterno 4);
  • Attestato Prot.n. 13041-000127/10 registrato in data 30 marzo 2010 - protocollato dal Comune di Cantù in data 7 aprile 2010 al n. 0010539 (per l'unità abitativa di cui al mappale 458 subalterno 5).
Al riguardo i signori XXX, XXX e XXX dichiarano che dalla data del rilascio di dette certificazioni ad oggi non sono stati eseguiti interventi che abbiano introdotto modificazioni negli impianti e/o al corpo isolante dell'edificio che possano determinarne la decadenza.
Dichiarano inoltre i signori XXX, XXX e XXX che i boxes di cui al mappale 458 subalterni 2 e 3 oggetto del presente atto sono totalmente privi di impianto di riscaldamento, così come anche il mappale 458 subalterno 701, giusta dichiarazione rilasciata dall'Arch. XXX sopra citato in data 5 maggio 2010 che si allega al presente atto sotto la lettera "L".
ARTICOLO 18
Le parti permutanti fanno presente che i trasferimenti effettuati dai signori XXX, XXX e XXX scontano l'imposta di registro.
  • ***
Le attribuzioni permutative effettuate dalla Società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL" in favore delle persone fisiche oggetto del presente atto sono soggette all'imposta fissa di Registro, di Trascrizione e Voltura ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, poichè scontano l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), come dichiara la legale rappresentante della società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL".
In relazione a quanto sopra i signori XXX, XXX e XXX dichiarano, riservandosi di reiterare la medesima dichiarazione in sede di identificazione catastale delle porzioni permutate:
- di aver la propria residenza nel Comune di Cantù, ove sono ubicati gli immobili oggetto del presente atto;
- di aver convenuto il prezzo a valori di mercato ("giusto prezzo", ai sensi della lett. c) III comma art.67 l.f.);
- di voler destinare, anche agli effetti dell'articolo 67 Regio Decreto 267/42, le porzioni immobiliari in oggetto a propria abitazione principale;
- che le porzioni immobiliari in contratto non avranno le caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato su G.U. del 27 agosto 1969);
- di non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui sono situati gli immobili in oggetto;
- di non essere titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione da essi acquistata con le agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n.549 ovvero di cui all'articolo 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168, dall'articolo 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, nonchè di quelle previste dall'articolo 3 comma 2 della Legge 31 dicembre 1991 n. 415, dall'articolo 5 comma 2 del D.L. 21 gennaio 1992 n. 14, di quelle previste dal D.L. 20 marzo 1992 n. 237, di quelle previste dal D.L. 20 maggio 1992 n. 293, di quelle previste dal numero 2 dell'articolo 2 del D.L. del 24 luglio 1992 n. 348, di quelle previste dal D.L. 24 settembre 1992 n. 388, di quelle previste dal D.L. 24 novembre 1992 n. 455, all'articolo 1, comma 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n.16 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993 n.75 e dall'articolo 16 del D.L. 22 maggio 1993 n.155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n.243 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 19
Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla società "IMMOBILIARE SAN XXX SRL".
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore undici e minuti quaranta.
Lo stesso consta di quindici fogli scritti da mia fiduciaria sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per quattordici pagine intere e fin qui della quindicesima.
F.TO: XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - DANIELE MINUSSI, NOTAIO L.S.

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La permuta avente ad oggetto cose future; permuta di cosa presente contro cosa futura

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