Mandato a vendere


a cura del Notaio Vladimiro Capasso

RACCOLTA N. REPERTORIO N.
MANDATO A VENDERE
REPUBBLICA ITALIANA
____
L'anno duemilaundici, il giorno
del mese di , in
( )
Avanti a me Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.
SONO PRESENTI:

di seguito, per brevità, "Mandante"

di seguito, per brevità, "Mandataria”

Tutti complessivamente, di seguito, più brevemente, "Parti".
Detti comparenti, della cui identità personale, io Notaro sono certo, dichiarano che tra il Mandante e la Mandataria intercorrono i rapporti di parentela di cui all'art. 26 del D.P.R. 131/86 essendo coniugi e
PREMESSO
1) - che il signor con atto a rogito del Notaio
acquistava la piena proprietà del seguente immobile
e precisamente:

confinante con:

Quanto in oggetto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di

2) - che anche allo scopo di realizzare la provvista a sé necessaria per l’acquisto di altro appartamento in , maggiormente consono alle proprie mutate esigenze ed a quelle del proprio nucleo familiare, il predetto signor
è venuto nella determinazione di alienare a terzi l’immobile di sua proprietà e di cui al precedente punto1);
3) che a tale fine il medesimo aveva già intrapreso alcune trattative volte all’alienazione di quanto sopra al prezzo corrente di mercato, trattative peraltro che ad oggi non hanno avuto positiva definizione;
4) che atteso il persistere di tale situazione ed il permanere della suddetta necessità ad una rapida alienazione, tenuto conto dei propri numerosi impegni personali e professionali che non consentono al medesimo l’espletamento di tutte le attività necessarie proprie di una operazione di vendita, quest’ultimo è venuto nella determinazione di rilasciare, in via fiduciaria, al proprio coniuge signora , espresso mandato affinchè la stessa possa addivenire al perfezionamento dell’operazione di che trattasi, liberamente alienando a terzi, e/o in subordine ai soggetti in appresso indicati, come propria la piena proprietà dell’immobile di che trattasi, liberando il Mandante dalla proprietà dell'immobile trasferito a titolo fiduciario.

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1
Il signor , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1705 c.c., ai patti e condizioni tutti di cui appresso, conferisce in via fiduciaria alla signora la quale accetta, espresso mandato per addivenire alla alienazione della piena proprietà dell’immobile di cui al punto 1) della superiore premessa, la cui descrizione si abbia qui per interamente riportata e trascritta.

ART. 2
Per quanto sopra il mandante in attuazione dell’obbligo di cui all’art. 1719 c.c. trasferisce alla mandataria il diritto di piena proprietà dell’immobile predetto ed all’uopo le medesime parti nel darsi atto della strumentalità al solo scopo del mandato del presente trasferimento, prestano il proprio consenso alla trascrizione del presente atto a carico del Mandante ed a favore della Mandataria con dispensa per il Dirigente dell’Ufficio del Territorio addetto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.
Pertanto il presente trasferimento in quanto strumentale alla condizione del compimento da parte della mandataria dell’alienazione di che trattasi resta destinato a risolversi nel caso in cui entro il termine di cui appresso, la mandataria non provveda al definitivo di vendita dell'immobile.

ART. 3
Per gli effetti della piena validità ed efficacia del presente trasferimento le parti si danno atto di quanto appresso:
a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, come integrato dal comma 14 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010:
- la sostanziale conformità della planimetria depositata al Catasto Fabbricati con lo stato di fatto della unità immobiliare in oggetto e con la copia informale della planimetria catastale, che da me Notaro estratta per via telematica, previa vidimazione delle parti e di me Notaro, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale, ai sensi della vigente normativa;
- la conformità dei dati catastali sopra riportati a quelli risultanti dalle visure effettuate presso la competente Agenzia del Territorio.
Io Notaro attesto:
- la conformità dell'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto alle risultanze dei Registri Immobiliari;
b) che quanto in oggetto è di piena ed assoluta proprietà e disponibilità del mandante pervenuto in virtù del titolo in premessa citato ed è libero da pesi, vincoli, oneri, da tasse ed imposte arretrate sia dirette che indirette, da privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, volendo il mandante essere tenuto per l’evizione e per l’emenda a norma di legge;
c) con riferimento alle disposizioni in materia urbanistica, il mandante, previamente avvisato da me Notaro sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e in relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:
- che il fabbricato di cui è parte quanto venduto è stato edificato
- che non risulta vincolato ai sensi del D.Lgs.vo n.42/2004;
- che per la porzione immobiliare in oggetto non si verificano le ipotesi previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge 47/85 e del comma 27 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, come modificato con legge di conversione in data 24 novembre 2003 n. 326 nonchè le ipotesi di cui all'art. 31 e seguenti del D.P.R. n.380/2001;
d) con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008 ed al D.Lgs 192/2005 le parti dichiarano quanto segue.
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi di consegna alla Parte Mandataria della documentazione amministrativa e tecnica, nonché dei libretti di uso e manutenzione relativi agli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e di essere state - da me Notaro - rese edotte delle conseguenze sanzionatorie di cui al citato D.M. in ordine al mancato adempimento agli obblighi sopra richiamati.
Sempre ai sensi del richiamato D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e con riferimento agli impianti a servizio delle porzioni immobiliari in oggetto:
a) Il Mandante dichiara di non essere in possesso della documentazione attinente all'appartamento in oggetto che attesti la conformità alle norme di sicurezza applicabili agli stessi e, quindi, nell'impossibilità di prestare la garanzia di cui al richiamato D.M.;
b) la Mandataria prende atto di quanto dichiarato dal Mandante e riportato al precedente punto a) ed esonera espressamente il Mandante dall'obbligo di prestare le garanzie per i potenziali vizi, facendosi carico di dotare l'appartamento oggetto del presente atto delle certificazioni relative agli impianti che necessitino della certificazione di conformità prima della futura alienazione.
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Le Parti inoltre dichiarano di esser state da me Notaro informate sulle disposizioni legislative emanate in materia di certificazione energetica degli edifici dal D.Lgs. 192/2005, con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 bis, come integrato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (pubblicato sulla G.U. del giorno 1° febbraio 2007); al riguardo il Mandante dichiara che l'immobile in oggetto non è dotato del prescritto attestato di certificazione energetica e che per quanto di sua conoscenza lo stesso rientra nella classe energetica di tipo "G" (consumi molto alti), pertanto il medesimo provvederà a mezzo di me Notaro a trasmettere opportuna informativa contenente l'appena citata dichiarazione alla Regione Lazio, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'allegato A, art. 3, comma primo del D.M. 26 giugno 2009.
e) per quanto possa occorrere in relazione al disposto di cui al D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 22, convertito con modifiche con legge n. 248 del 4 agosto 2006, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000, che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcuna mediazione immobiliare.

ART. 4
Il presente mandato in considerazione del rapporto fiduciario è rilasciato in deroga a quanto disposto dall’art. 1709 c.c. a titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto.
A soli fini fiscali le parti dichiarano che il valore dell’immobile in oggetto, determinato ai sensi dell'art. 52 commi quarto e quinto del D.P.R. 131/86 e pertanto sul valore risultante dal seguente calcolo: R.C. Euro X (coefficiente di rivalutazione (non) agevolata) = Euro
è pari ad Euro
tenuto conto dell’arrotondamento all’Euro superiore.

ART. 5
Il presente mandato viene rilasciato ai seguenti patti e condizioni:
Le parti convengono:
a) che la vendita dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore di mercato del bene comunque non inferiore ad Euro

b) la mandataria dovrà trasferire il detto immobile a soggetti terzi, ma non a se stessa ovvero, in difetto decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data odierna, salvo proroga da convenirsi per iscritto, con atto notarile ovvero in caso di offerta inferiore previo consenso del Mandante, potrà effettuare la detta alienazione anche in favore dei loro comuni figli, ma comunque a titolo oneroso, attese le disponibilità economiche in loro possesso attuali e/o future e, in quanto minori, subordinatamente all’esito favorevole della preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare;
c) in considerazione del fatto che la vendita da parte della mandataria avverrà in nome proprio e che la stessa dovrà garantire nel contratto di vendita la piena proprietà e libertà dell’immobile da pesi, vincoli, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli e/o diritti di terzi, il mandante assume a proprio carico ogni conseguenza derivante dalle predette garanzie per evizione e vizi nei riguardi della mandataria, espressamente accollandosi tutte le obbligazioni che faranno capo alla mandataria in dipendenza della detta vendita, così come ogni altro onere fiscale e/o tributario da essa dipendente nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;
d) il presente mandato attesi i rapporti intercorrenti e la natura fiduciaria dell’incarico viene conferito per il termine suddetto, peraltro il mandante avrà facoltà di revocare il presente mandato per giusta causa e la mandataria la facoltà di rinunziare allo stesso fino al momento in cui la mandataria avrà stipulato l’atto di compravendita ovvero preliminare di vendita debitamente trascritto ai sensi dell'art. 2645 c.c..
Le predette revoca e rinunzia dovranno risultare da atto pubblico e/o scrittura privata autenticata idonea ai fini della prescritta pubblicità immobiliare;
e) la mandataria si obbliga a non contrarre con persone la cui insolvenza le sia già nota o debba essergli nota mediante l’uso della normale diligenza. In difetto ella risponderà in proprio nei confronti del mandante;
f) ai fini di cui sopra la mandataria resta autorizzata al compimento di tutti gli atti necessari per la corretta esecuzione del presente mandato, ivi inclusi in via solo esemplificativa e non esaustiva quelli relativi alla conduzione di trattative, alla sottoscrizione di atti e documenti di qualsiasi tipo, a rilasciare quietanze, nonché a fare tutto quanto altro sia ritenuto utile e/o necessario per il corretto e puntuale adempimento di quanto sopra;
g) la mandataria resta altresì obbligata al ritrasferimento di ogni somma ritratta dalla alienazione di che trattasi in favore del mandante, la medesima, ferma ogni manleva del mandante per obblighi ed oneri connessi alla titolarità dell’immobile de quo, resta tenuta alla diligente custodia di quanto in oggetto onde preservare integri i diritti economici del mandante e così al corretto e puntuale adempimento di ogni obbligo e onere afferente anche di natura fiscale;
h) per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni del codice civile in tema di mandato senza rappresentanza.

ART. 6
Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico del Mandante.
Ai fini fiscali le parti si danno atto che, attesa la ripetuta strumentalità del presente acquisto in capo alla mandataria, lo stesso non costituisce incremento patrimoniale per quest’ultima né attestazione della sua capacità contributiva e pertanto chiedono l’assoggettamento del presente trasferimento alle imposte fisse di registro, trascrizione e catasto.
Peraltro, ferma ed impregiudicata ogni azione, per la denegata ipotesi in cui la competente Agenzia delle Entrate voglia ritenere applicabile in misura proporzionale le sole imposte ipotecarie e catastali le medesime richiedono che le stesse siano percette sul valore determinato ai sensi dell’art. 52 commi quarto e quinto del D.P.R. 131/86, quale indicato al precedente Art. 4, attesi i rapporti di parentela tra loro.

I comparenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensano me Notaro dalla lettura.

Documenti collegati

Mandato ad alienare privo di poteri rappresentativi
L'adempimento del mandato ad acquistare
Commissione Tributaria Regionale Firenze del 2011 numero 117 (28/03/2011)

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