Contratto di rete di imprese-Programma Ergon

(a cura del Notaio Gianni Tufano)

Repertorio N. Raccolta N.
CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE
PROGRAMMA ERGON
REPUBBLICA ITALIANA
Il .
In Brescia, nel mio studio.
Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in Contrada Santa Croce n. 5, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,
SONO PRESENTI
- le società: , con sede in ( ), n. , Codice Fiscale , Partita I.V.A. , capitale euro versato per euro , società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di , sezione ordinaria, al n. 13231010151 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di al n. , in persona del Presidente del Consiglio Amministrazione, signor , nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale ed in forza di delibera consiliare in data , che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "A";
, con sede in ( ), n. , Codice Fi-scale , Partita I.V.A. , società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di , sezione ordinaria, al n. 01717040172 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di al n. , in persona del presidente del consiglio di amministrazione, signor , nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale ed in forza di delibera consiliare in data , che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "B";
ed il:
, con sede in ( ), n. , Codice Fiscale , Partita I.V.A. , consorzio costituito in Italia ed iscritto nel Registro delle Imprese di , sezione ordinaria, al n. 02390240980 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di al n. , in persona del presidente del consiglio di amministrazione, signor , nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale ed in forza di delibera consiliare in data , che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "C".
Dell'identità personale degli intervenuti, cittadini italiani, io notaio sono certo.
PREMESSO
- che con D.d.u.o n. 8950 del 4.10.2011, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sezione ordinaria, n. 40 del 6.10.2011 il Dirigente della U.O. Imprenditorialità della Regione Lombardia ha approvato il bando (di seguito "il bando") per la "Creazione di aggregazioni di Imprese" (Azione 1), denominato "PROGRAMMA ERGON", in attuazione della L.R. 1/2007 e della delibera G.R. n. IX/1989 del 13.07.2011, individuando "nello sviluppo delle aggregazioni in forma stabile tra imprese un decisivo fattore di competitività del sistema economico lombardo";
- che l'articolo 3 del bando prevede, tra le modalità di aggregazione ammissibili al PROGRAMMA ERGON, quella del raggruppamento in forma di contratto di rete che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e l'individuazione di un mandatario comune, ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 9.04.2009 n. 33 e modificato dalla legge 30.07.2010 n. 122;
- che le società Dati della società e Dati della società ed il Dati della società, in quanto organismi diretti alla promozione, allo sviluppo dell'innovazione e della competitività ed alla diffusione dei prodotti di Imprese operanti nel territorio della Regione Lombardia, sono interessate ad aderire al PROGRAMMA ERGON.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
CONTRATTO DI RETE
Ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, e seguenti del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, fra le società "Dati della società" e "Dati della società " ed il "Dati della società" (di seguito anche le "Imprese aderenti alla Rete") viene concluso un "Contratto di Rete di Imprese" regolato dai seguenti patti e condizioni.
ARTICOLO 2
PROGRAMMA DI RETE
Con il presente Contratto le Imprese aderenti alla Rete perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato, tramite l’ideazione e la realizzazione di servizi innovativi ad alto contenuto di conoscenza, i quali andranno diffusi anche all’intero sistema economico quali buone prassi ed a tal fine si obbligano a collaborare nelle forme e negli ambiti predeterminati dal presente contratto ed attinenti all'esercizio delle proprie imprese; s'impegnano inoltre a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.
Il tutto nell'ambito del PROGRAMMA ERGON, ma anche per lo sviluppo di ulteriori forme di collaborazione tra le Imprese aderenti.
Obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle Imprese aderenti alla rete.
Le Imprese aderenti alla Rete, nell'intento di innovare i propri processi imprenditoriali, allo scopo di innalzare la propria capacità competitiva, s'impegnano a realizzare in Team, attraverso una struttura organizzativa comune, oppure singolarmente, ma in forma coordinata ed attraverso un continuo scambio di informazioni e know how, le seguenti attività:
1) creazione di data bank di imprese estere ritenute "affidabili", identificando le loro esigenze;
2) realizzazione di ricerche di mercato mirate in settori strategici;
3) creazione di strumenti web di comunicazione rivolti all'estero;
4) creazione e/o potenziamento di sedi estere;
5) analisi e conseguenti interventi volti a migliorare l’organizzazione aziendale nei rapporti con i mercati internazionali, ricorrendo, qualora servisse, a competenze esterne altamente specializzate, quali, a titolo di esempio, i temporary manager;
6) attività di promozione e pubblicità, compreso l’utilizzo di spazi, ivi compresa la promozione di territori e sistemi economici con le loro eccellenze;
7) strutturazione di un modello di offerta di servizi innovativi "rete-impresa-estero";
8) attività di formazione mirata a tematiche legate ai mercati, internazionalizzazione, marketing, comuni-cazione, organizzazione;
9) analisi degli standard e delle metodologie per la certificazione e lo sdoganamento dei prodotti su mercati esteri extra-UE e nel contempo, analisi nel comparto della logistica per soluzioni ottimali di trasporto di beni e persone, con identificazione di snodi intermodali ottimali;
10) analisi e trasferimento delle modalità di gestione della proprietà intellettuale su mercati extra-UE e nell’accezione più ampia attività di carattere legale;
11) organizzazione dell'attività di diffusione, nell’accezione più ampia del termine, e dei relativi strumenti di comunicazione;
12) individuazione e monitoraggio di bandi di gara esteri;
13) organizzazione di strumenti di accoglienza e di assistenza tecnica per imprese estere;
14) creazione, registrazione e promozione di un marchio di rete;
15) ideazione ed applicazione di modelli di collaborazione e di centri di ricerca-imprese per il trasferimento di know-how.
ARTICOLO 3
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RETE
Per realizzare gli obiettivi sopra enunciati, nonche' per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi, viene isti-tuito un organismo di gestione (di seguito "l'Organismo di Gestione della Rete") costituito da un numero di membri pari al numero delle Imprese aderenti alla Rete.
Ciascuna Impresa aderente alla Rete designa un componente dell'Organismo di Gestione della Rete; inizialmente:
- la società Dati della società designa il signor:

- la società Dati della società designa il signor:

- la società Dati della società designa il signor:

L'Organismo di Gestione della Rete e' presieduto, a turni annuali, dal componente designato da una delle Imprese aderenti alla Rete. Per il primo anno, fino all'approvazione del rendiconto al 31.12.2012, l'Organismo di Gestione della Rete sarà presieduto dal componente designato dalla società Dati della società
L'Organismo di Gestione della Rete:
- si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, a turno, presso la sede di una delle Imprese aderenti alla Rete o anche altrove, purché in Italia o in uno degli Stati esteri in cui la Rete svolgerà la propria attività;
- si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-rio e quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri;
- e' convocato dal Presidente con avviso che dovrà essere inviato a tutti i componenti con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione alla sede di ciascuna Impresa ade-rente alla Rete risultante dal Registro delle Imprese. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere inviato almeno due giorni prima della riunione per telefax, o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascuna Impresa aderente alla Rete risultante dal Registro delle Imprese.
In ogni caso la riunione dell'Organismo di Gestione della Rete e' valida, anche in mancanza di regolare con-vocazione, qualora siano presenti tutti i componenti in carica.
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organismo di Gestione della Rete si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Organismo di Gestione della Rete si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Gestione della Rete è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni si prendono all'unanimità.
Ciascuna Impresa aderente alla Rete potrà in qualsiasi momento sostituire il componente dell'Organismo di Gestione della Rete dalla stessa designato con una comunicazione del proprio legale rappresentante, che dovrà essere inviata a tutte le altre Imprese aderenti alla Rete almeno cinque giorni prima della successiva riunione dell'Organismo di Gestione della Rete.
ARTICOLO 4
FONDO PATRIMONIALE COMUNE
Per il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati viene istituito un Fondo Patrimoniale Comune.
Le Imprese aderenti alla Rete convengono di conferire inizialmente nel Fondo Patrimoniale Comune, in parti uguali tra loro, l'importo di euro .
Il Fondo Patrimoniale Comune potrà essere incrementato mediante contributi successivi in denaro o in natura da parte dei partecipanti, previa delibera dell'Organismo di Gestione della Rete.
Per tutta la durata del Contratto di Rete i partecipanti non possono chiedere la divisione del Fondo Patrimo-niale Comune.
Entro il 31 marzo di ogni anno l'Organismo di Gestione della Rete redige il rendiconto di gestione, osservando, in quanto compatibili, le norme relative al bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata.
Il primo rendiconto si riferirà all'attività fino al 31 dicembre 2012.
Modalità concordate tra i partecipanti per misurare l'avanzamento degli obiettivi della Rete
Nel rendiconto annuale, l'Organismo di Gestione della Rete indica anche l'avanzamento di ciascuna Impresa aderente verso gli obiettivi della Rete ed eventualmente formula proposte per un più compiuto perseguimen-to degli stessi.
Diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante e modalità di realizzazione dello scopo comune
Le Imprese aderenti alla Rete sono obbligate:
- ad uniformarsi ai regolamenti e ai disciplinari che saranno adottati dall'Organismo di Gestione della Rete;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e delle altre iniziative;
- a non utilizzare per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto la documentazione e le informazioni fornite da una delle Imprese aderenti alla Rete alle altre, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione scritta dell'Impresa interessata.
Ciascuna Impresa aderente alla Rete ha diritto ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete.
ARTICOLO 5
DURATA
La durata del contratto è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento che do-vranno essere deliberati dalle Imprese aderenti alla Rete all'unanimità.
ARTICOLO 6
ADESIONE ALLA RETE DI ALTRE IMPRESE
L'adesione di altre imprese al presente Contratto di Rete di Imprese dovrà essere approvata con il consenso unanime di tutti i partecipanti.
Chi intende aderire al presente contratto deve presentare apposita domanda contenente:
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede legale dell’impresa;
- la delibera, in caso di società, dell’organo competente di adesione al presente contratto di rete di imprese;
- l'indicazione della sede e dell’oggetto sociale;
- copia dello statuto ed una visura del R.I. aggiornata a una data non anteriore a 30 (trenta) giorni dalla da-ta di presentazione della domanda;
- certificazione di non essere assoggettata a procedure concorsuali e di non essere stata dichiarata fallita;
- dichiarazione di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente contratto, quelle dell'eventuale regolamento e delle eventuali convenzioni.
L'adesione - che dovrà essere stipulata nella stessa forma del presente atto costitutivo - importa accettazione di tutte le norme del presente contratto, di quelle dell'eventuale regolamento e delle eventuali convenzioni.
ARTICOLO 7
RECESSO, TRASFERIMENTO ED ESCLUSIONE
Ciascuna Impresa partecipante alla Rete può recedere liberamente dal presente Contratto di Rete con dichiarazione che deve pervenire a tutte le altre Imprese partecipanti entro il termine del 30 settembre di ogni anno; il recesso avrà efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.
Le dichiarazioni di recesso pervenute anche ad una sola delle Imprese partecipanti alla Rete successivamente al 30 settembre avranno efficacia dal 31 dicembre dell'anno successivo.
La partecipazione alla Rete e' trasferibile sono unitamente all'azienda o al suo ramo concretamente interessato alle attività disciplinate dal presente Contratto di Rete. Il trasferimento di azienda deve essere comuni-cato per lettera raccomandata o posta elettronica certificata a tutte le altre Imprese partecipanti alla Rete. E' fatto salvo in ogni caso il disposto del secondo comma dell'articolo 2558 del codice civile.
E' esclusa di diritto dal Contratto di Rete l'Impresa partecipante alla Rete che sia dichiarata fallita o sia ammessa ad altre procedure concorsuali. Potrà altresì essere esclusa, per decisione dell'Organismo di Gestione della Rete, l'Impresa che ripetutamente non abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, nonché l'Impresa che, avendo modificato sostanzialmente la propria attività, non svolga più attività compatibili con gli obiettivi della Rete.
Il recesso o l'esclusione dal Contratto di Rete non comporta alcun diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente a titolo di finanziamento con diritto alla restituzione.
ARTICOLO 8
MANDATARIO COMUNE
Ai sensi di quanto disposto dal PROGRAMMA ERGON, la società Dati della società ed il Dati della società con-feriscono mandato collettivo, gratuito, irrevocabile e speciale con rappresentanza alla società consortile Dati della società e per essa e al suo legale rappresentante pro tempore, che accetta, nei rapporti con la Regione Lombardia e con tutti gli altri Enti, organismi e società, pubblici e privati.
Alla nominata società - e per essa al suo legale rappresentante pro tempore - viene conferita la relativa procura in forza della quale potrà:
a) presentare ai competenti organi il Programma della Rete di Imprese con questo atto costituita;
b) riscuotere qualsiasi contributo venga riconosciuto e versato alla Rete, rilasciando corrispondente quietanza, esonerando il Responsabile dell'Ente erogatore da qualsiasi responsabilità per i versamenti effettuati ad essa mandataria;
c) agire o resistere, in nome e per conto delle Impresa aderenti alla Rete, in qualsiasi eventuale giudizio civile e/o amministrativo concernente il PROGRAMMA ERGON ed in genere in tutti i rapporti derivanti dal presente Contratto di Rete;
d) rappresentare le imprese mandanti in tutto quanto occorrerà per l’esecuzione del Contratto di Rete e la realizzazione delle attività che ne sono oggetto.
ARTICOLO 9
MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE
Le decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, nonché la modifica del programma di rete e comunque la modifica del presente contratto devono avvenire con il consenso unanime di tutti i partecipanti.
ARTICOLO 10
SPESE
Imposte e spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, saranno ripartite in egual misura tra le Impre-se partecipanti alla Rete, le quali, per tutto quanto occorrer possa, chiedono l'applicazione al presente Con-tratto di Rete di tutti i benefici, agevolazioni e sovvenzioni previsti dalla legge a favore delle Reti di Imprese.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, ...

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  • Il contratto di rete


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