Permuta di cosa presente contro cosa futura: profili fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 3109 del 1 febbraio 2023)

Poiché la permuta deve essere considerata non come unica operazione bensì come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, la circostanza che i beni non siano ancora esistenti, perchè non ancora realizzati, all'atto della permuta, purché in base al programma negoziale debbano essere edificati con le caratteristiche di unità abitative "non di lusso” è applicabileIn tema di IVA l'aliquota agevolata. È rilevante, infatti, che dal contratto traslativo di permuta emerga con chiarezza la tipologia oggettiva del bene da costruire, salve eventuali rettifiche ove l’immobile ultimato, non presenti le caratteristiche programmate.
Ai fini IVA, l'aliquota ridotta prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, si applica, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, unicamente se l'unità immobiliare compravenduta - ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso delle case di abitazione ed alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo "misto" - sia stata effettivamente utilizzata dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative. Ove il cessionario delle unità immobiliari sia una società non è prospettabile alcuna esigenza di tutela dell'accesso all'abitazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della permuta di cosa presente contro cosa futura possiede specifiche implicazioni tributarie. Nell'ipotesi più frequente di utilizzo dello schema negoziale allo scopo di sovvenire le esigenze del privato titolare di un'area edificabile da trasferire ad un'impresa di costruzione affinchè quest'ultima provveda successivamente a trasferire a propria volta una o più unità immobiliari, una delle attribuzioni è assoggettata ad imposta di registro, l'altra ad IVA.
Ciò premesso, nella fattispecie all'attenzione della S.C. ci si è interrogati sull'aliquota dell'IVA da applicare. Al riguardo è stato deciso come ben si possa fare applicazione dell'aliquota agevolata relativa alle cessioni di fabbricati finalizzati a soddisfare esigenze abitativa, conclusione tuttavia inapplicabile quando il bene immobile di futura realizzazione debba essere trasferito ad una società.

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