Contratto di rete di imprese


Rep. n. Racc. n.
CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici il giorno primo del mese di luglio,
in Salerno, nel mio ufficio secondario in Via dei Principati n. 17,
innanzi a me Dr. Luca Restaino, Notaio in Giffoni Valle Piana, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina,
è di persona presente
il Signor:
- BIANCO ANTONIO nato a Salerno (SA) in data 18 luglio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Amministratore unico e, come tale, legale rappresentante della Società "CDC S.R.L.", Società costituita in Italia in data 13 novembre 1980, con sede in Giffoni Valle Piana (SA), via Santa Maria a Vico n. 33, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 51.650,00 (cinquantunomilaseicentocinquanta virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno e C.F.:00850680653, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri ad esso spettanti in forza dei vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci della Società in data 30 maggio 2011,
nonchè in qualità di Amministratore unico e, come tale, legale rappresentante della Società "BIANCAFFE' - S.R.L.", Società costituita in Italia in data 20 giugno 1974, con sede in Giffoni Valle Piana (SA), via Fortunato n. 33, già Via S. Maria a Vico n. 33, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 51.600,00 (cinquantunomilaseicento virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno e C.F.:00401330659, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri ad esso spettanti in forza dei vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci della Società in data 30 maggio 2011.
Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo con il presente atto dichiara, conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, e seguenti del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, fra le Società "CDC S.R.L." e "BIANCAFFE' - S.R.L.", come sopra rappresentate, viene concluso un "Contratto di Rete di Imprese" regolato dai seguenti patti e condizioni.
ART. 2
Con il presente Contratto di Rete di Imprese i contraenti perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitività sul mercato ed a tal fine si obbligano, sulla base del programma comune di rete di cui al presente contratto, a collaborare nelle forme e negli ambiti predeterminati dal presente contratto e attinenti all'esercizio delle proprie imprese ed inoltre a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di produzione e di commercializzazione al fine di incrementare il livello di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale del caffè.
Per misurare l'avanzamento verso tale obiettivo i partecipanti concordano di effettuare riunioni periodiche e comunque almeno una ogni sei mesi.
La riunione è convocata anche fuori dalla sede sociale delle imprese aderenti purchè in Italia dal legale rappresentante di una delle imprese aderenti mediante:
- lettera raccomandata o telegramma spediti ai partecipanti nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure:
- telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai partecipanti rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro delle Imprese.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.
La riunione sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè vi partecipino tutti gli aderenti alla rete.
ART. 3
Il programma di rete consiste:
- nella partecipazione ad eventi e manifestazioni nelle quali si realizzano quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging;
- nella nomina di un'agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi della produzione e commercializzazione del caffè;
- nella realizzazione di ogni altra attività che possa essere ritenuta funzionale al perseguimento dell' obiettivo di cui all'articolo 2 (due).
Lo scopo comune verrà realizzato mediante attività orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.
Le imprese sono obbligate:
- ad uniformarsi ai regolamenti e ai disciplinari che saranno adottati;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e delle altre iniziative;
- a non utilizzare per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto la documentazione e le informazioni fornite da una delle imprese alle altre, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione scritta dell'impresa interessata.
Ciascuna impresa aderente alla rete ha diritto ad avvalersi dei servizi offerti dalla rete.
ART. 4
I partecipanti, come sopra rappresentati, istituiscono un Fondo Patrimoniale Comune.
I partecipanti, come sopra rappresentati, dichiarano di conferire, e con il presente atto conferiscono, nel Fondo Patrimoniale Comune, quanto segue:
- Società "CDC S.R.L.": Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- Società "BIANCAFFE' - S.R.L.": Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).
Il Fondo Patrimoniale Comune potrà essere incrementato mediante contributi successivi in denaro o in natura da parte dei partecipanti, previo consenso unanime dei medesimi.
Per l’utilizzo del Fondo Patrimoniale Comune e per qualsiasi altra decisione relativa al Fondo Patrimoniale Comune è necessario il consenso unanime dei partecipanti.
Per la durata del Contratto di Rete i partecipanti non possono chiedere la divisione del Fondo Patrimoniale Comune.
Entro due mesi decorrenti dal trentuno dicembre di ogni anno a cura dei partecipanti dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le norme relative al bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata.
La prima di tali situazioni patrimoniali si riferirà all'attività fino al 31 dicembre 2011.
ART. 5
La durata del contratto è fissata fino al 31 dicembre 2030.
ART. 6
L'adesione di altre imprese al presente Contratto di Rete di Imprese dovrà essere approvata con il consenso unanime di tutti i partecipanti.
Chi intende aderire al presente contratto deve presentare apposita domanda contenente:
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dell’impresa;
- la delibera, in caso di società, dell’organo competente di adesione al presente contratto di rete di imprese;
- l'indicazione della sede e dell’oggetto sociale;
- copia dello statuto ed una visura del R.I. aggiornata ad una data non anteriore a 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda;
- certificazione di non essere assoggettata a procedure concorsuali e di non essere stata dichiarata fallita;
- dichiarazione di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente atto, quelle degli eventuali regolamenti e delle eventuali convenzioni.
L'adesione - da stipularsi nella stessa forma del presente contratto - importa accettazione di tutte le norme del presente atto, di quelle degli eventuali regolamenti e delle eventuali convenzioni.
ART. 7
Le decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune nonchè la modifica del programma di rete e comunque la modifica del presente contratto devono avvenire con il consenso unanime di tutti i partecipanti.
ART. 8
Imposte e spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico delle imprese aderenti in proporzione al conferimento al fondo.
Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico e in parte da me Notaio a mano, su due fogli per pagine sette e fin qui della presente è stato da me Notaio letto al comparente che l'approva.
Viene sottoscritto alle ore venti e minuti cinquantacinque.

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