La disposizione mortis causa a titolo particolare può in concreto non sortire effetto. Al riguardo è possibile distinguere tra
un'inefficacia scaturente dalla revoca del legato (ciò che si traduce nell'eliminazione della disposizione testamentaria portante il lascito)
nota1 ed un'inefficacia derivante da cause connesse al peculiare oggetto della disposizione ovvero dall'atteggiamento soggettivo del beneficiato.Sotto quest'ultimo profilo assumeremo in considerazione da un lato il perimento del bene legato (ovvero l'impossibilità sopravvenuta di effettuare la prestazione da parte dell'onerato), dall'altro la rinunzia del legatario (meglio qualificabile come rifiuto).
L'inefficacia del legato potrebbe anche dipendere dalla radicale invalidità della relativa disposizione testamentaria che lo abbia disposto. Così, una volta dichiarata la nullità di essa (ciò che non precluderebbe la validità del negozio testamentario con il quale fossero stati disposti altri lasciti), ci si potrebbe interrogare circa le conseguenze dell'inefficacia del legato nullo. A questo riguardo è stato decisa la prevalenza della vocazione a titolo universale rispetto all'eventuale accrescimento tra collegatari di cui all'art.
675 cod.civ. (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 8319/2024).
Note
nota1
Secondo un'opinione tra le cause di inefficacia del legato non si potrebbe annoverare la revoca del medesimo (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.633). E' ben vero che la revoca, in quanto tale, può avere attinenza con ogni disposizione testamentaria. E' altresì vero che essa ha quale termine di riferimento l'atto e non gli effetti dello stesso (pur se occorre rilevare l'ambiguità semantica del linguaggio comune, che utilizza il termine "legato" sia per designare la disposizione a titolo particolare, sia per indicarne l'oggetto). Il punto è tuttavia un altro: prescindendo dalla considerazione della revoca espressa, in tema di legato la legge prevede due distinte ipotesi (la trasformazione e l'alienazione della cosa legata di cui all'
art.686 cod.civ.) di revoca tacita nelle quali l'effetto eliminativo della disposizione viene raggiunto, per così dire, in via riflessa, in relazione cioè ad un atto di disposizione che ha per oggetto direttamente la cosa legata. La revoca della disposizione è l'esito interpretativo della valutazione di un comportamento riguardante direttamente l'oggetto del legato. Per tale motivo la relativa fattispecie sembra possa a buon titolo venire ambientata nella tematica in esame. Si aggiunga la considerazione della problematica relazione tra il modo di disporre dell'
art.654 cod.civ. (che disciplina l'ipotesi della cosa legata non più esistente nell'asse) e quello di cui agli artt.
651 e
686 cod.civ.. Salvi gli approfondimenti che verranno condotti esaminando le predette norme, quando si tratta di fatti riconducibili alla volontà del disponente ci si può interrogare circa i limiti di operatività del legato, anche sotto il profilo dell'eventuale intento implicito di revocare il medesimo.
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