Codice Civile art. 673


PERIMENTO DELLA COSA LEGATA. IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
2. L' obbligazione dell' onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

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