L'estinzione del
diritto di superficie in esito al
perimento della costruzione (art.
954 , III comma cod.civ.) deve essere posta in relazione alla cose sulle quali coesistono un diritto ad aedificandum e una proprietà separata. Ordinariamente, perita la costruzione, pur venuta meno in questo modo la proprietà separata, rimarrebbe in vita il diritto di riedificare, ancorché soggetto a prescrizione ventennale per non uso.
L'art.
954 cod.civ. a questo proposito prescrive che, salvo patto contrario, il venir meno della costruzione non importa l'estinzione del diritto di superficie. In altri termini, occorre verificare quale sia il contenuto del diritto di superficie. Qualora esso consista nel
diritto di fare e mantenere una costruzione, esso non si estingue in esito alla perdita del fabbricato (al più andando prescritto per non uso nel caso in cui non venga effettuata la riedificazione nel ventennio). Se invece il diritto di superficie si sostanzia nella mera proprietà separata del fabbricato (ciò che corrisponde alla locuzione "salvo patto contrario" di cui all'art.
954 cod.civ. )
nota1, il perimento dell'edificazione importerà anche la parallela estinzione del diritto
nota2 .
Note
nota1
Sostiene questa ipotesi Salis, La superficie, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.120.
top1nota2
Secondo parte della dottrina, la previsione del "patto contrario" implicherebbe la necessità di valutare la volontà delle parti, per cui potrebbe essere espressamente attribuito al perimento un effetto estintivo. Le parti potrebbero anche prevedere il divieto di ricostruire in caso di perimento (che determinerebbe estinzione del diritto di superficie): cfr. Pugliese, Superficie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.616.
top2Bibliografia
- PUGLIESE, Superficie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1976
- SALIS, La superficie, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, 1958