Codice Civile art. 1218


CAPO III Dell'inadempimento delle obbligazioni (RESPONSABILITA' DEL DEBITORE)
1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l' inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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