Codice Civile art. 771


DONAZIONE DI BENI FUTURI

1. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
2. Qualora oggetto della donazione sia un' universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall' atto risulti una diversa volontà.

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