Codice Civile art. 1471


DIVIETI SPECIALI DI COMPRARE
1. Non possono essere compratori nemmeno all' asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell' articolo 1395.
2. Nei primi due casi l' acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

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