Codice Civile art. 1472


VENDITA DI COSE FUTURE
1. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l' acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
2. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

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