Codice Civile art. 1354


CONDIZIONI ILLECITE O IMPOSSIBILI
1. E' nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all' ordine pubblico o al buon costume.
2. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
3. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all' efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall' articolo 1419.

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