Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135)

E' stato emanato il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento, definito dagli organi di informazione come "spending review" in omaggio alla tendenza intesa ad assicurare un maggiore spazio all'anglofonìa, contiene in effetti una congerie di disposizioni che vanno al di là dell'ottenimento di risparmi di spesa. Vengono anche soppressi enti, tosto rimpiazzati da altri: un esempio su tutti è l'ISVAP in materia di vigilanza sulle assicurazioni, tosto rimpiazzato dall'IVASS a far tempo dal giorno 1 gennaio 2013.
Ma si venga al sodo: l'art.1 stabilisce una serie di meccanismi intesi a disciplinare la spesa delle amministrazioni. La sanzione prevista per la mancata osservanza delle procedure è specialmente severa: infatti, a mente dello stesso art.1, "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (vale a dire la "Finanziaria 2000") ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."
L'art.4 prevede che occorra procedere, in riferimento alle società strumentali controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato per prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, allo scioglimento oppure all'alienazione, con procedura pubblica, delle partecipazioni detenute.
Interessante l'ultimo comma della disposizione. Essa prevede un'ulteriore ipotesi espressa di nullità (dunque testuale), dal momento che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti."

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