Contratto di convivenza: pubblicità


Il comma 52 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 contiene la disciplina degli aspetti pubblicitari conseguenti al perfezionamento di un contratto di convivenza. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Dunque il nodo è quello della rilevanza esterna del patto di convivenza, il quale importa conseguenze anche sotto il profilo patrimoniale, essendo possibile l'instaurazione del regime della comunione legale per gli acquisti effettuati da ciascuno dei conviventi. Stante l'automaticità dell'efficacia acquisitiva in capo ad entrambi i conviventi in comunione legale dei diritti acquisiti anche soltanto da uno dei componenti la coppia, occorre infatti che l'alienazione di quanto precedentemente acquistato intervenga con il consenso di entrambi.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Contratto di convivenza: pubblicità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti