Rinuncia ai testimoni (art. 48 l.n.)



La disciplina dei "testimoni strumentali" nota1 all'atto notarile, disposta dall'art. 47 l.n., è di fatto regolata dal successivo art. 48 l.n..

La regola generale, posta con la riforma di cui alla Legge 246/2005 , è diametralmente opposta rispetto a quella previgente. Non è più necessaria la presenza dei testi nell'atto pubblico (così come per la scrittura privata autenticata, ai sensi del riformulato art. 1 della Legge 226/1943), se non nei "casi espressamente stabiliti dalla legge, negli atti di donazione, nelle convenzioni matrimoniali, negli atti con cui si modificano tali convenzioni e nelle dichiarazioni di scelta del regime di separazione legale dei beni" (e per quanto riguarda la scrittura privata autenticata su richiesta della parte o del notaio).

La legge di semplificazione del 2005 , ha fortemente innovato su questo particolare punto. Così posto il principio della non necessaria presenza dei testi, viene meno anche l'obbligo della conseguente menzione della rinuncia alla loro assistenza, menzione la cui dimenticanza era causa di particolari problemi disciplinari.

La normale possibilità di ricevere un atto pubblico in assenza dei testi è vietata nel caso in cui vi sia una espressa previsione di legge nota2 oppure si verta in ipotesi negoziali per le quali lo stesso art. 48 l.n. impone l'irrinunciabile presenza dei testi:
  • atti di donazione;
  • convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni;
  • dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;
  • espressa richiesta del notaio o di una parte;
  • una parte non sappia o non sia nelle condizioni di leggere o scrivere.

In materia di testimoni notarili, va ricordato che la loro presenza risulta necessaria anche per relationem, ad esempio ove si stia per ricevere una procura in cui il dante causa concede la facoltà al procuratore di porre in essere un negozio a forma vincolata con obbligo di presenza dei testimoni. Ciò in virtù di quanto dispone l'art. 1392 cod. civ. , che impone un parallelismo tra la forma della procura e quella dell'atto da compiere da parte del procuratore (tipico il caso di mandato a donare specifico).

Note

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Falzone-Alibrandi, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma: i testi notarili sono definiti come "le persone fisiche chiamate nel processo strumentale alla formazione dell'atto pubblico in generale e dell'atto pubblico notarile in particolare e per dire poi, all'occorrenza, ciò che sanno intorno alla formazione stessa, a scopo di prova. "Si tratta semplicemente di una persona informata di quanto accaduto avanti al notaio, nel momento della "redazione" dell'atto notarile.Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981 p. 124, sulla funzione del testimone: "Consiste non tanto nell'esplicarsi a futura prova, poter confermare gli stessi ciò che sanno in ordine alla stipula dell'atto ma soprattutto nel garantire, con la loro sottoscrizione, la veridicità del documento nel suo stesso contesto, e non anche nella sua formazione". Per cui è solo nel momento finale (lettura e sottoscrizione) che la presenza dei testimoni assume il reale contenuto di legge.
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nota2

Ad esempio nel caso disciplinato dall'art. 363 cod. civ. .
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • DI FABIO M., Manuale di Notariato, Milano, 1981
  • FALZONE-ALIBRANDI, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma

Prassi collegate

  • Studio n. 6079/C, Testimoni dell'atto notarile e legge di semplificazione per l'anno 2005
  • Verbale di assemblea societaria: sottoscrizione, lettura e presenza dei testimoni

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