Presenza dei testimoni nell'atto pubblico




L'art. 47 l.n. (nella formulazione risultante in esito al'entrata in vigore della Legge 246/2005 ) precisa nel I comma, inoltre, che l'atto notarile non può essere ricevuto se non in presenza di due testimoni, nelle ipotesi previste dal successivo art. 48 l.n.. Il nuovo art. 47 l.n. sancisce tuttavia l'opposto principio generale per cui l'atto pubblico si riceve normalmente in assenza di testimoni, i quali tornano ad essere necessari solo ed unicamente in una delle tassative ipotesi "negoziali" o "soggettive" per l'appunto indicate dall'art. 48 l.n., sempre salva l'eventuale diversa espressa previsione di specifica disposizione di legge.

Il principio è esteso alle autentiche di firma nota1 in considerazione della modifica dell'art. 1 della Legge 226/1943, ad opera dell'art. 12, n. 3 , della Legge 246/2005 nota2.

La nuova formulazione dell'art. 47 l.n. ribalta completamente il principio che regola la presenza dei testi nell'atto notarile, in relazione a quanto già stabilito dal previgente testo dell'art. 48 l.n.. La superata disciplina vedeva, quale regola generale, quella della necessaria presenza dei testi, essendo possibile rinunciare (a determinate condizioni) alla loro presenza. Attualmente il principio fondamentale è che i testimoni non siano normalmente da costituire in atto, se non nelle ipotesi indicate all'art. 48 l.n..

Nel tempo precedente la riforma, alla doppia ipotesi della presenza obbligatoria dei testi o della rinunciabilità dell'assistenza degli stesi, si aggiungeva il caso degli atti per i quali la presenza dei testi non era richiesta nota3. Ne scaturiva la inutilità della menzione della relativa rinuncia a comparire in atto.

Chiariti questi aspetti, ne segue che il regime delle menzioni nell'atto notarile debba necessariamente prendere atto della regola principale. Attualmente i testimoni non devono essere presenti. L'eccezione, nelle ipotesi del citato art. 48 l.n., è piuttosto la loro presenza.

In considerazione di quanto stabilito negli artt. 47 e 48 l.n. , è possibile precisare che, in relazione alla presenza dei testimoni, si riscontreranno soltanto le due seguenti ipotesi:

a) atti in cui la loro presenza è obbligatoria (e ovviamente non più rinunciabile);

b) atti in cui la presenza dei testi non risulta necessaria, ma nei quali essi vengono costituiti comunque, in considerazione della richiesta delle parti o del notaio, oppure ancora nel caso in cui una delle parti non sappia o non possa leggere o scrivere.

Nell'ipotesi di cui al punto a) deve ricomprendersi il caso per cui norma speciale richieda espressamente la presenza dei testi.

Con la modifica dell'art. 47 l.n. rimane privo di particolare significato quanto previsto dall'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, che integrava le ipotesi già stabilite dal modificato II comma dell'art. 47 l.n., essendo ora il principio generale quello della presenza dei testi non obbligatoria. Alla luce dell'interpretazione del novellato art. 48 l.n., deve considerarsi non necessaria la presenza dei testi nel caso si proceda al deposito, nella raccolta del notaio, di scrittura privata (anche se redatto all'estero), ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

Note

nota1

Per le questioni attinenti all'autentica di firma cfr. ST. CNN 26 ottobre 1979, n. 479 "Forma e sostanza dell'autentica".
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nota2

Il nuovo art. 1 della Legge 226/1943 è stato così riformulato: "Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. Il tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione."
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nota3

Secondo l'individuazione non tassativa proposta dagli artt. 1 l.n. e del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 .
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nota

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