Vendita di immobile effettuata da trust al quale il debitore aveva in precedenza trasferito il bene e susseguente alienazione a terzi: come valutare la scientia fraudis in capo a questi ultimi? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 28427 del 7 novembre 2018)

Costituisce uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scienti fraudis), prova che può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Peraltro, nella specie, si verte in ipotesi di revocatorie consecutive, del primo atto dispositivo, avente ad oggetto costituzione del trust, all'origine della catena dei trasferimenti, tra il debitore ed i familiari, e del successivo atto di compravendita, concluso dai coniugi senegalesi, terzi subacquirenti, con gli aventi causa del debitore, ragione questa per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., l'accoglimento di quest'ultima revocatoria ordinaria presupponeva l'accertamento della malafede dei subacquirenti consistente nella consapevolezza della revocabilità del trasferimento intervenuto tra il debitore e i lui danti causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie veniva in considerazione la vendita di un immobile operata da un trust a una coppia di senegalesi per il tramite di un'agenzia immobiliare. Al trust i beni erano stati trasferiti in precedenza da un soggetto fortemente indebitato. Nonostante il prezzo della vendita fosse inferiore a quello di mercato, l'acquisto dal trust a distanza di alcuni mesi dal conferimento del bene, secondo la Corte non veniva a concretare circostanze tali da fondare il requisito della scientia fraudis in capo ai terzi subacquirenti.

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