Sono soggetti ad azione revocatoria ordinaria gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della garanzia, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7250 del 22 marzo 2013)

L’ azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco come sia sufficiente, ai fini della revocabilità dell'atto di disposizione, la mera sussistenza della posta passiva in capo al debitore principale, senza che abbia alcuna rilevanza l'attuale esigibilità del debito del garante nei confronti del creditore. Per di più l'insorgenza di tale posta passiva è correlata al mero accreditamento del conto in favore del garantito, senza che possieda rilievo l'utilizzo effettivo di quanto posto a disposizione di costui.

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