Cass. civile, sez. II del 2015 numero 23509 (17/11/2015)




In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore; consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Ne consegue che è legittima la revocatoria laddove il giudice di merito ha correttamente ravvisato una situazione di pericolo per la banca creditrice nella circostanza che i beni donati erano gli unici immobili di cui disponevano i donanti, essendo evidente che l’atto impugnato ha comportato un’obiettiva riduzione della consistenza del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito.

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