Cass. Civ., Sez. II, n. 6486 del 22 marzo 2011. Non occorre la prova del consilium fraudis ai fini della revocabilità dell'atto a titolo gratuito quando l'atto è stato effettuato subito dopo l'emissione di pronunzia che accerta il debito.

Contro gli atti pubblici di donazione e costituzione di un fondo patrimoniale compiuti da un soggetto a ridosso della sentenza che dichiara l’esistenza del suo debito nei confronti di un altro, risulta fondatamente esperibile l’azione revocatoria del creditore di fronte all’evidente tentativo di non adempiere all’obbligazione di pagamento, non essendo necessario, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma contenuta nell’art. 2901 c.c., l’intenzione di nuocere alle ragioni del creditore nel caso in cui l’atto dispositivo del debitore sia successivo al credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'elemento cronologico della posteriorità dell'atto di disposizione (nella specie a titolo gratuito) rispetto alla pronunzia che cristallizza la pretesa creditoria rende superflua la prova dell'elemento soggettivo, vale a dire l'animus nocendi, funzionale al promuovimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Ne segue che l'accoglimento della relativa domanda sarà fondato sulla mera prova dell'ulteriore elemento oggettivo costituito dall'eventus damni.

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