Cass. civile, sez. I del 2018 numero 28427 (07/11/2018)



Costituisce uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scienti fraudis), prova che può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Peraltro, nella specie, si verte in ipotesi di revocatorie consecutive, del primo atto dispositivo, avente ad oggetto costituzione del trust, all'origine della catena dei trasferimenti, tra il debitore ed i familiari, e del successivo atto di compravendita, concluso dai coniugi senegalesi, terzi subacquirenti, con gli aventi causa del debitore, ragione questa per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., l'accoglimento di quest'ultima revocatoria ordinaria presupponeva l'accertamento della malafede dei subacquirenti consistente nella consapevolezza della revocabilità del trasferimento intervenuto tra il debitore e i lui danti causa.

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