Tribunale di Bologna, sez. IV del 2015 numero 1357 (23/04/2015)



L’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1^ luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, prevede che la stessa non possa essere di ostacolo all’applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; la disposizione in questione comporta, pertanto, con riguardo ai trust interni, che la tutela dei terzi creditori sia affidata agli ordinari strumenti accordati dall’ordinamento italiano ai creditori nei confronti degli atti lesivi dei loro diritti, e cioè alle azioni revocatoria ordinaria e fallimentare, disciplinate, rispettivamente dagli artt. 2901 e ss. c.c. e dagli artt. 64 e ss. l.f.. Va tuttavia puntualizzato che, delle tre classi di creditori che possono interferire con il trust (segnatamente i creditori del settlor, del trustee e del beneficiary) solo quelli del settlor possono rientrare nell’area della revocatoria ordinaria, posto che i beni del trust sono necessariamente segregati all’interno del patrimonio del trustee e i creditori del beneficiary non possono aggredire i beni del trust, che lo stesso beneficiario non ha diritto di ottenere anticipatamente o difformemente dalle originarie disposizioni del settlor.

Quanto poi alla natura gratuita o onerosa del trust, si osserva che l’atto dispositivo può avere natura di liberalità, ovvero rappresentare adempimento di un obbligo morale, o ancora può costituire un mezzo per adempiere ad un obbligo giuridico (c.d. trust solutorio); per accertare la natura liberale, e quindi gratuita, ovvero solutoria, e quindi onerosa, dovrà perciò aversi riguardo alle intenzioni del disponente e agli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari. In ogni caso, il soggetto rispetto al quale va verificata l’esistenza di una causa solvendi ai fini del riconoscimento della natura onerosa, non può essere individuato nel trustee, bensì in colui che risulta destinatario finale del vantaggio, rispetto al quale il disponente si sia obbligato all’istituzione del trust e nella cui sfera patrimoniale l’eventuale dichiarazione di inefficacia spiegherà i suoi effetti: è costui, invero, che subisce un’effettiva diminuzione patrimoniale in ipotesi di accoglimento dell’azione revocatoria e nei confronti del quale, di conseguenza, deve essere verificata la sussistenza dell’elemento soggettivo del consilium fraudis.

E’ evidente la natura gratuita del trust in questione, a nulla rilevando in proposito l’esistenza di obblighi di custodia e di altro genere posti al carico del trustee, risultando essi finalizzati esclusivamente alla realizzazione della finalità dell’atto senza interferire con la sua causa. Orbene, la riconosciuta natura gratuita comporta l’assoggettabilità del trust alle condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c., cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; per gli atti di disposizione a titolo gratuito è infatti sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. E la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.

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