Basta un'ipoteca giudiziale per integrare la scientia decoctionis in capo all'acquirente ai fini dell'azione revocatoria fallimentare? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19019 del 10 settembre 2014)

Deve escludersi che possa trovare ingresso la revocatoria fallimentare sul contratto di compravendita richiesta sul rilievo che al momento del contratto sussistesse un’iscrizione giudiziale dovendosi ritenere che la circostanza sia insufficiente a ritenere raggiunta la prova per presunzioni della consapevolezza in capo all’acquirente dello stato di insolvenza del venditore poi fallito di fronte a indizi di segno opposto come il regolare pagamento dei canoni di leasing e l’assenza di protesti, i quali giustificano il mancato ricorso alle visure catastali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può la mera conoscenza della sussistenza di una iscrizione pregiudizievole consistente in un'ipoteca giudiziale integrare in capo all'acquirente gli estremi dell'elemento soggettivo della consapevolezza della situazione economica insolvente dell'alienante? Secondo la S.C. la risposta è negativa, in presenza di elementi che erano atti a manifestare una differente condizione, quali il regolare versamento di canoni di locazione finanziaria.
Si badi al fatto che, a differenza della mera scientia damni di cui all'azione revocatoria ordinaria, la scientia decoctionis di cui al II comma dell'art.67 l. fall. è qualche cosa di più specifico, implicando anche un giudizio relativo alla stato di inettitudine del debitore a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

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