Cass. civile, sez. III del 2013 numero 18034 (25/07/2013)



In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della scientia fraudis può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati.

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