Azione revocatoria: la causa gratuita (o liberale) del trust da conto della consapevolezza del debitore di diminuire, con l’atto di disposizione, le garanzie dei creditori. Le sottili distinzioni prima dell'entrata in vigore dell'art. 2929 bis cod.civ. rischiano di apparire discussioni tra cruscanti. (Tribunale di Bologna, 23 aprile 2015)

L’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1^ luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, prevede che la stessa non possa essere di ostacolo all’applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; la disposizione in questione comporta, pertanto, con riguardo ai trust interni, che la tutela dei terzi creditori sia affidata agli ordinari strumenti accordati dall’ordinamento italiano ai creditori nei confronti degli atti lesivi dei loro diritti, e cioè alle azioni revocatoria ordinaria e fallimentare, disciplinate, rispettivamente dagli artt. 2901 e ss. c.c. e dagli artt. 64 e ss. l.f.. Va tuttavia puntualizzato che, delle tre classi di creditori che possono interferire con il trust (segnatamente i creditori del settlor, del trustee e del beneficiary) solo quelli del settlor possono rientrare nell’area della revocatoria ordinaria, posto che i beni del trust sono necessariamente segregati all’interno del patrimonio del trustee e i creditori del beneficiary non possono aggredire i beni del trust, che lo stesso beneficiario non ha diritto di ottenere anticipatamente o difformemente dalle originarie disposizioni del settlor.
Quanto poi alla natura gratuita o onerosa del trust, si osserva che l’atto dispositivo può avere natura di liberalità, ovvero rappresentare adempimento di un obbligo morale, o ancora può costituire un mezzo per adempiere ad un obbligo giuridico (c.d. trust solutorio); per accertare la natura liberale, e quindi gratuita, ovvero solutoria, e quindi onerosa, dovrà perciò aversi riguardo alle intenzioni del disponente e agli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari. In ogni caso, il soggetto rispetto al quale va verificata l’esistenza di una causa solvendi ai fini del riconoscimento della natura onerosa, non può essere individuato nel trustee, bensì in colui che risulta destinatario finale del vantaggio, rispetto al quale il disponente si sia obbligato all’istituzione del trust e nella cui sfera patrimoniale l’eventuale dichiarazione di inefficacia spiegherà i suoi effetti: è costui, invero, che subisce un’effettiva diminuzione patrimoniale in ipotesi di accoglimento dell’azione revocatoria e nei confronti del quale, di conseguenza, deve essere verificata la sussistenza dell’elemento soggettivo del consilium fraudis.
E’ evidente la natura gratuita del trust in questione, a nulla rilevando in proposito l’esistenza di obblighi di custodia e di altro genere posti al carico del trustee, risultando essi finalizzati esclusivamente alla realizzazione della finalità dell’atto senza interferire con la sua causa. Orbene, la riconosciuta natura gratuita comporta l’assoggettabilità del trust alle condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c., cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; per gli atti di disposizione a titolo gratuito è infatti sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. E la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, che si incentra sulla protezione del ceto creditorio, può in un certo senso essere considerata come obsoleta. Che la gratuità (ovvero addirittura la natura liberale) dell'atto costitutivo di un trust costituisca la base oggettiva per un sindacato relativo alla sussistenza del presupposto soggettivo in capo al debitore ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non già è conclusione banale, quanto piuttosto posta nella (quasi) irrilevanza dal novello articolo 2929 bis cod.civ.. La norma, introdotta con il d.l. 83/2015, prevede infatti la possibilità di assoggettare direttamente a pignoramento i beni di cui il debitore abbia disposto mediante donazione, atti di costituzione di vincoli, di costituzione in trust entro l'anno dal compimento di tali atti. Ai fini distinguo si sono sostituite le armi pesanti.
In ogni caso non si può non condividere la differenziazione, sulla scorta di un'accurata analisi dell'elemento causale sottostante, tra trust liberale e trust solutorio. In quest'ultima ipotesi, quando cioè il trust fosse stato istituito solvendi causa, la verifica del soggetto nei cui confronti si dovrebbe appuntare l'indagine circa la sussistenza del credito (ai fini della qualificazione del trust come contrassegnato dall'onerosità e non dalla gratuità) è indubbiamente il beneficiario del trust.

Aggiungi un commento