Revocatoria ordinaria: prova della conoscenza del pregiudizio in capo all'acquirente del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13447 del 29 maggio 2013)

La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La scientia damni è un requisito difficile da provare da parte del creditore pregiudicato dall'atto di disposizione. E' tuttavia possibile che la valutazione di tale delicato aspetto soggettivo possa giovarsi di presunzioni semplici: così, nella fattispecie, è stato ritenuto probante il rapporto di stretta parentela e la convivenza tra le parti dell'atto assoggettato al rimedio.

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