Codice Civile art. 2725


ATTI PER I QUALI E' RICHIESTA LA PROVA PER ISCRITTO O LA FORMA SCRITTA
1. Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal numero 3 dell' articolo precedente.
2. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

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