Cass. civile, sez. II del 2019 numero 8031 (21/03/2019)




La cancellazione del testamento si configura, nello stesso modo della sua distruzione, quale comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione. Essa deve giuridicamente qualificarsi, alla luce dell'art. 684 c.c., come revoca tacita del detto testamento. Ne segue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, bensì l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

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