Codice Civile art. 684


DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

1. Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l' intenzione di revocarlo.

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