Accettazione con beneficio di inventario: natura giuridica



La modalità di accettazione dell'eredità prevista dall'art. 470 cod. civ. in alternativa rispetto a quella pura e semplice, nonostante qualsiasi divieto del testatore, è costituita dall' accettazione con il beneficio d'inventario. Mentre nella prima si produce la confusione tra il compendio ereditario ed il patrimonio dell'erede (essendo costui eventualmente tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, anche quando siano superiori all'attivo), l'accettazione beneficiata evita questo risultato, mantenendo la separazione tra l'asse ereditario ed il patrimonio dell'erede (art. 490 cod. civ. ), secondo le modalità che verranno partitamente illustrate.

La facoltà di accettare con beneficio d'inventario riveste carattere squisitamente personale. Tradizionalmente si riferisce a questo proposito della sfiducia che essa implicherebbe. Al giorno d'oggi sarebbe più pertinente parlare di una cautela che talvolta si impone, in considerazione della vastità degli interessi già facenti capo al de cuius e del potenziale pregiudizio che potrebbero arrecare all'integrità del patrimonio dell'erede, significative poste passive occulte (debiti di natura fiscale, nei confronti di creditori stranieri, etc.) nota1 .

Alla personalità della valutazione di accettare o meno con il beneficio dell'inventario seguirebbe pertanto la impossibilità, per i creditori dell'erede, di agire con l'azione surrogatoria (art. 2900 cod. civ. ). Ciò anche se costoro potrebbero in concreto subire un danno per effetto della concorrenza con i creditori ereditari nel caso di insufficienza dell'asse nota2. Prevale tuttavia in giurisprudenza il parere contrario: si veda Cass. Civ. Sez. III, 34297/2022 secondo la quale invece i creditori ben potrebbero attivarsi in tale direzione.

Perchè la legge permette all'erede di poter scegliere nel senso di limitare la propria responsabilità patrimoniale in ordine alle eventuali passività ereditarie? Non è difficile al riguardo riferire dell'esigenza di assicurare una qualche forma di accettazione da parte dell'erede, che in questo modo si curi delle vicende ereditarie e della sistemazione dei rapporti giuridici già facenti capo al de cuius. Come appare evidente, questo risultato sarebbe pregiudicato se il chiamato, nell'ipotesi di eredità gravata da pesanti debiti, fosse messo di fronte alla alternativa tra accettare puramente e semplicemente l'eredità ovvero farvi rinunzia. Il dilemma sarebbe presto sciolto in quest'ultimo senso, con grave pregiudizio generale.

La natura giuridica dell'accettazione con beneficio d'inventario ha dato vita a notevoli dispute tra gli interpreti. Secondo un'opinione risalente nel tempo si sarebbe trattato di un'accettazione sottoposta a condizione (risolutiva). In altre parole, l'erede accetterebbe a condizione di non rispondere dei debiti ereditari se non con i beni dell'asse, cioè intra vires hereditatis nota3. E' tuttavia agevole ribattere che, nella specie, manca del tutto il requisito cardinale della condizione: la situazione di incertezza circa la verificazione di un evento futuro. Nè si dica che esso potrebbe individuarsi nella produzione dell'effetto dell'illimitata responsabilità dell'erede per i debiti ereditari. Infatti è ben possibile che l'erede decada dal beneficio o vi faccia rinunzia. Soprattutto nella prima ipotesi appare chiaro come venga in essere una situazione diametralmente opposta rispetto a quella corrispondente alla realizzazione dell'evento condizionale. Se l'erede decade dal beneficio viene infatti considerato erede puro e semplice, illimitatamente responsabile in ordine alle passività ereditarie; qualora tale evento dovesse essere considerato come dedotto sub condicione, ne scaturirebbe invece la risoluzione dell'accettazione con la correlativa perdita (retroattiva) della qualità di erede nota4 .

Secondo un'ulteriore teorica l'accettazione beneficiata darebbe vita ad un duplice atto negoziale. Il primo si sostanzierebbe nella dichiarazione di accettare l'eredità, il secondo in quella intesa a produrre l'effetto di limitare la responsabilità patrimoniale nota5.

Prevale una terza costruzione: l'accettazione beneficiata consisterebbe in un atto negoziale complesso. In esso si rinverrebbe sia la volontà di appropriarsi della delazione ereditaria, sia l'intento di limitare la responsabilità in ordine ai debiti ereditari nota6. L'opinione merita accoglimento, se non altro perchè la riferita struttura composita è in grado di spiegare come sia possibile che la decadenza (o la rinunzia) dal beneficio non importi il parallelo venir meno dell'efficacia acquisitiva propria dell'accettazione. In altri termini soltanto ipotizzando la riferita complessità risulta spiegabile la permanenza dell'acquisto della qualità di erede (puro e semplice). Facendo ricorso a questo schema si è in grado di intendere la portata della decisione secondo la quale, quand'anche la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario fosse stata ricevuta da organo incompetente, sarebbe invalida soltanto per quanto attiene il beneficio, mentre ferma rimarrebbe la validità dell'accettazione (Cass.Civ. Sez. II, 4780/88 ). Compatibile con questa costruzione appare anche l'apprezzamento della conseguenza del mancato compimento dell'inventario nei termini di legge da parte di colui che abbia perfezionato l'accettazione beneficiata, vale a dire l'acquisto della qualità di erede puro e semplice ab initio (Cass. Civ. Sez. II, 11030/03 ).

Note

nota1

Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.82.
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nota2

Lorefice, L'accettazione con beneficio di inventario , in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.273.
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nota3

Coviello, Delle successioni: parte generale, Napoli, 1932, p. 17.
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nota4

Così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.e comm., dir.da Cicu e Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.189.
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nota5

Vocino, Contributi alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1942, p. 633.
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nota6

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535) , in Comm. teorico-pratico cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 259; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 262. A questo proposito si è anche ritenuto (Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm. cod. civ., dir. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.304) che l'accettazione con beneficio di inventario sia riconducibile alla categoria generale del negozio di adesione, costituendo essa un tipo negoziale unitario, sostanzialmente e formalmente autonomo rispetto alla accettazione pura e semplice.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • LOREFICE, L'accettazione con beneficio di inventario, Padova, Successioni e donazioni, 1994
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • VOCINO, Contributi alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1942

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