Codice Civile art. 2648


ACCETTAZIONE DI EREDITA' E ACQUISTO DI LEGATO

Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità [c.c. 459, 470, 475, 484, 2647, 2829] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato [c.c. 649] che abbia lo stesso oggetto [c.c. 507, 509, 2661].
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico [c.c. 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 214].
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità [c.c. 476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [c.c. 2657, 2659]. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485.
(Comma così modificato dall’art. 41, comma 1, L. 2 dicembre 2025, n. 182, a decorrere dal 18 dicembre 2025.)
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento [c.c. 2647, 2650, 2658].
(Vedi l'art. 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2648"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti