Codice Civile art. 2685


ALTRI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
1. Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell' articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell' articolo 2647, l' accettazione dell' eredità e l' acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell' articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
2. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.

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